Norme del Registro Pubblico MR
Inquadramento normativo, natura giuridica, efficacia probatoria, protezione dei dati personali e governance del Registro Pubblico degli Esercizi Licenziatari e dei Musicisti iscritti al catalogo Music Republic, tenuto da P49 Benefit Corporation Srl.
Versione 1.0 · 19 aprile 2026 · Redatta ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito, LDA), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, GDPR) e della Direttiva (UE) 2019/790 (di seguito, CDSM).
Preambolo
Il presente documento (le "Norme") reca l'insieme delle regole costitutive, di funzionamento e di pubblicità del Registro Pubblico degli Esercizi Licenziatari e dei Musicisti iscritti al catalogo Music Republic (il "Registro"), tenuto ed aggiornato da P49 Benefit Corporation Srl, società a responsabilità limitata con sede in Padova, Passeggiata Arturo Miolati n. 2, C.F./P.IVA 05756700281 (il "Gestore" o "P49").
Le Norme si coordinano con, e integrano, i Termini e Condizioni d'Uso del Servizio Music Republic (i "Termini"), la Licenza Brani (la "Licenza"), l'Informativa Privacy e la Cookie Policy, disponibili all'indirizzo musicrepublic.ai/legal. In caso di contrasto interpretativo fra i predetti documenti e le presenti Norme, le previsioni delle presenti Norme prevalgono limitatamente alle sole attività di tenuta, aggiornamento e consultazione del Registro.
Art. 1 — Definizioni
Ai fini delle presenti Norme si intendono per:
- Registro: la banca dati pubblicamente consultabile all'indirizzo
registropubblico.musicrepublic.ai, nella quale sono iscritti gli Esercizi Licenziatari e i Musicisti aderenti al catalogo Music Republic; - Gestore: P49 Benefit Corporation Srl, titolare del Registro;
- Servizio: la piattaforma SaaS Music Republic accessibile all'indirizzo
musicrepublic.ai, mediante la quale il Gestore eroga in favore dei propri clienti brani musicali originali generati da intelligenza artificiale, accompagnati da licenza commerciale di pubblica diffusione; - Esercizio o Esercizio Licenziatario: l'esercizio pubblico (bar, ristorante, negozio, hotel, palestra, spa, centro benessere, sala d'attesa o analogo pubblico esercizio) titolare di abbonamento attivo al Servizio e iscritto alla Sezione I del Registro;
- Musicista: la persona fisica o il gruppo musicale iscritto alla Sezione II del Registro, che abbia ceduto in via esclusiva al Gestore i diritti patrimoniali di sfruttamento sui propri brani generati mediante intelligenza artificiale;
- Brani: i contenuti audio costituenti il catalogo Music Republic, generati da modelli di intelligenza artificiale (segnatamente Suno, piano Pro 5.5, fornito da Suno Inc., Delaware, USA), di titolarità esclusiva di P49 in forza della catena negoziale di cui all'Art. 4;
- Pubblica Diffusione: ogni forma di comunicazione al pubblico dei Brani ai sensi degli artt. 15, 16, 16-bis, 73 e 73-bis LDA nonché dell'art. 3 della Direttiva 2001/29/CE (Infosoc) e dell'art. 8 della Direttiva 2006/115/CE;
- Cessione Esclusiva: il negozio giuridico, a titolo oneroso, di cui all'art. 107 LDA, con il quale il Musicista trasferisce in via esclusiva al Gestore, senza limiti di tempo fatte salve le ipotesi legali di estinzione, tutti i diritti patrimoniali (economic rights) di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, noleggio, prestito ed elaborazione sulle proprie opere;
- Licenza: il titolo licenziale, non esclusivo, mondiale, royalty-free, concesso dal Gestore all'Esercizio Licenziatario per l'intera durata dell'abbonamento, descritto nel documento omonimo disponibile su musicrepublic.ai/legal/licenza;
- Perimetro Esclusivo: la condizione di uso esclusivo di brani Music Republic come unica fonte musicale nell'esercizio del Licenziatario, ai sensi dell'Art. 4.2 della Licenza;
- SIAE: la Società Italiana degli Autori ed Editori, persona giuridica di cui alla Legge 9 gennaio 2008 n. 2 e al R.D. 18 agosto 1941 n. 1369, titolare ai sensi dell'art. 180 LDA dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore nel territorio della Repubblica Italiana;
- SCF: SCF S.r.l., organismo di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi ai sensi dell'art. 73 e ss. LDA e del D.Lgs. 35/2017;
- GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Art. 2 — Fonti normative
Il Registro è tenuto, e le presenti Norme sono redatte e adottate, in conformità ai seguenti atti normativi, nella versione vigente e secondo l'interpretazione giurisprudenziale ricevuta:
2.1 Diritto interno
- Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LDA), con specifico riferimento agli artt. 1 (oggetto del diritto), 2 (opere protette), 12-19 (diritti patrimoniali), 72-78-bis (diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti interpreti), 103 (pubblico registro), 107-114 (trasferimento dei diritti di utilizzazione), 180 (intermediazione SIAE);
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), per quanto attiene agli obblighi di licenza degli esercizi pubblici di somministrazione e intrattenimento;
- D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo);
- D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico);
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");
- D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35 (attuazione della Direttiva 2014/26/UE, organismi di gestione collettiva);
- D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 (attuazione della Direttiva CDSM);
- Codice civile, con specifico riferimento agli artt. 1341-1342 (condizioni generali di contratto), 1362-1371 (interpretazione), 2574-2583 (diritti sull'opera dell'ingegno).
2.2 Diritto dell'Unione Europea
- Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (CDSM);
- Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione (InfoSoc);
- Direttiva 2006/115/CE sul diritto di noleggio, prestito e diritti connessi;
- Direttiva 2014/26/UE (organismi di gestione collettiva);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e Regolamento (UE) 2018/1807 (libera circolazione dei dati non personali);
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), per quanto applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale generativa utilizzati per la produzione dei Brani.
2.3 Giurisprudenza rilevante
Le Norme recepiscono i principi affermati, inter alia, dalle seguenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:
- CGUE, C-5/08, Infopaq International (2009) — nozione autonoma di opera originale;
- CGUE, C-145/10, Painer (2011) — creazione intellettuale dell'autore;
- CGUE, C-683/17, Cofemel (2019) — originalità come unico criterio di proteggibilità;
- CGUE, C-469/17, Funke Medien (2019) — bilanciamento con i diritti fondamentali;
- CGUE, C-637/19, BY (2020) — comunicazione al pubblico in ambienti ristretti.
Art. 3 — Natura giuridica del Registro
Il Registro è registro privato di pubblica consultazione, costituito su base volontaria dal Gestore nell'esercizio della propria autonomia negoziale e della libertà d'impresa riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione. Non costituisce pubblico registro ai sensi degli artt. 2188 e ss. c.c., né ha natura di registro tenuto da pubblica amministrazione o da soggetto equiparato a pubblico ufficiale ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Il Registro non è, né intende essere, sostitutivodel pubblico registro per le opere protette dal diritto d'autore di cui all'art. 103 LDA, tenuto dalla SIAE, né di altri registri pubblici o privati costituiti da enti terzi. Il Registro opera in regime di complementarità rispetto a tali registri, limitatamente alla funzione di attestazione della titolarità contrattuale della Licenza.
La natura privatistica del Registro non inficia nondimeno il valore probatorio delle registrazioni, che costituiscono prova documentale, opponibile a terzi inter partes, della sussistenza dei rapporti negoziali ivi descritti alla data di consultazione. Resta ferma la facoltà dell'autorità giurisdizionale di valutarne l'efficacia probatoria nel merito, secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Art. 4 — Oggetto del Registro e catena di titolarità
4.1 Brani del catalogo Music Republic
Sono oggetto di iscrizione al Registro i Brani generati mediante la piattaforma tecnologica di Suno Inc. nella versione Pro 5.5. In forza dei termini contrattuali sottoscritti dal Gestore con Suno Inc. (Suno Terms of Service, accessibili all'indirizzo suno.com/terms, nella versione accettata dal Gestore al momento della sottoscrizione del piano commerciale), il Gestore è titolare di tutti i diritti di sfruttamento commerciale, distribuzione, monetizzazione e licenza sui contenuti generati tramite la piattaforma.
4.2 Conferimento da parte dei Musicisti
Per i Brani prodotti da Musicisti iscritti al Registro, la titolarità dei diritti in capo al Gestore deriva da atto di Cessione Esclusiva concluso ab originefra il Musicista e P49 al momento dell'iscrizione al Registro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107, 109 e 110 LDA. Oggetto del trasferimento sono i diritti patrimoniali di cui agli artt. 12-19 LDA, senza limitazioni territoriali o temporali fatte salve le ipotesi di estinzione legale o contrattuale, nonché i diritti connessi di cui agli artt. 72-78 LDA, ove riconoscibili. Restano eo ipsonella titolarità personale ed inalienabile del Musicista i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20 e ss. LDA, segnatamente il diritto alla paternità dell'opera.
4.3 Originalità e protezione autoriale
I Brani costituiscono "opere dell'ingegno di carattere creativo" ai sensi dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 LDA, e soddisfano il requisito di originalità inteso, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia (ex multis, sent. Infopaq, Painer, Cofemel), come "creazione intellettuale propria dell'autore" risultante da scelte libere e creative. L'impiego di strumenti di intelligenza artificialequa assisted creationnon priva i Brani di tale carattere in quanto: (i) la definizione delle direttive creative (prompt engineering, selezione del genere, definizione della lingua, scelta del mood) è operata da soggetti umani; (ii) il risultato è sottoposto a supervisione, selezione e controllo qualitativo da parte del Musicista o del Gestore; (iii) è questo apporto umano creativo che connota il Brano come opera protetta, indipendentemente dall'impiego dello strumento tecnologico.
Art. 5 — Sezione I: Esercizi Licenziatari
5.1 Iscrizione
L'iscrizione dell'Esercizio alla Sezione I avviene in modo automatico e contestualeall'attivazione dell'abbonamento al Servizio, previa accettazione dei Termini, della Licenza e dell'Informativa Privacy, e previo completamento della fase di raccolta dell'indirizzo fisico dell'esercizio a valle del perfezionamento del pagamento. L'iscrizione costituisce parte integrante del Servizio a norma dell'Art. 10 dei Termini; la sua accettazione non è disgiungibile dal contratto principale.
5.2 Dati pubblicati
Per ciascun Esercizio sono esposti i seguenti dati:
- denominazione commerciale del Locale;
- tipologia merceologica secondo classificazione interna al Servizio;
- indirizzo completo (via o piazza, civico, CAP, città, provincia, regione);
- data di attivazione della licenza;
- stato corrente della licenza ("Attiva" / "Non attiva");
- codice identificativo univoco nel Registro (prefisso
MR-).
La pubblicazione delle predette informazioni trova fondamento nell'art. 6 par. 1 lett. b) GDPR (esecuzione del contratto), riguardando dati direttamente riferibili all'attività commerciale del Licenziatario e non alla sua sfera personale privata.
5.3 Dati espressamente non pubblicati
Il Registro non pubblica: nome, cognome, codice fiscale del titolare persona fisica dell'esercizio; partita IVA della società; contatti email e telefono; estremi di pagamento; recapito PEC; preferenze di fruizione musicale; cronologie di riproduzione; dati fiscali; dichiarazione di esclusività; ogni altro dato non strettamente funzionale alla verifica della titolarità della licenza.
5.4 Condizioni sostanziali della copertura
L'iscrizione nella Sezione I con stato "Attiva" attesta la titolarità in capo all'Esercizio della Licenza Music Republic; attesta, inoltre e pro tempore, l'idoneità astratta a beneficiare dell'esclusione dagli obblighi verso SIAE e SCF limitatamente ai Brani Music Republic. L'efficacia sostanziale di tale esclusione resta condizionata, in concreto, al rispetto del Perimetro Esclusivo di cui all'Art. 4.2 della Licenza. La violazione del Perimetro Esclusivo non genera effetti di invalidità della registrazione, ma fa venir meno l'esonero, facendo rivivere in capo all'Esercizio la totalità degli obblighi verso SIAE (art. 180 LDA) e SCF (artt. 73 e 73-bis LDA) per l'intera diffusione musicale svolta nell'esercizio.
Art. 6 — Sezione II: Musicisti
6.1 Iscrizione
L'iscrizione alla Sezione II è condizionata al perfezionamento dell'atto di Cessione Esclusiva e al rilascio, da parte del Musicista, delle dichiarazioni di garanzia di cui all'Art. 6.3. L'iscrizione costituisce accettazione delle presenti Norme nella parte applicabile.
6.2 Dati pubblicati
- nome d'arte (stage name);
- nickname eventuale;
- nome e cognome della persona fisica titolare dei diritti (rights owner), ovvero, nel caso di gruppo, del rappresentante legale firmatario della Cessione;
- tipologia (solista o gruppo);
- catalogo dei brani licenziati (titolo, genere, lingua, durata, data di pubblicazione);
- codice identificativo univoco (
MR-ART-).
6.3 Dichiarazioni del Musicista
All'atto dell'iscrizione il Musicista dichiara e garantisce, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. e, dove applicabile, dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (self-certification):
- di essere autore dei brani conferiti ovvero di avere pieno titolo a disporne;
- che i brani sono opere originali e non costituiscono plagio, contraffazione, riproduzione né elaborazione riconoscibile di opere preesistenti tutelate;
- che i brani non contengono sample o frammenti riconoscibili di fonogrammi di terzi in assenza di specifica licenza;
- che i brani non sono stati precedentemente iscritti al repertorio SIAE, SCF o di altra collecting society, né a piattaforme DSP (Spotify, YouTube, ecc.) con diritti incompatibili con la presente Cessione;
- di tenere indenne il Gestore (manleva) da qualsivoglia pretesa di terzi fondata sull'inveridicità delle presenti dichiarazioni.
Art. 7 — Aggiornamento, cessazione, cancellazione
7.1 Sincronizzazione
Il Registro è sincronizzato in tempo reale con il back-end del Servizio. Ogni variazione dello stato contrattuale dell'Esercizio o del Musicista (nuova attivazione, rinnovo, disdetta, recesso, risoluzione) si riflette sul Registro entro il tempo tecnico necessario alla propagazione dei webhookdel processore dei pagamenti (Stripe Payments Europe Ltd) e all'aggiornamento del database.
7.2 Cessazione
Alla cessazione dell'abbonamento lo stato dell'Esercizio passa automaticamente da "Attiva" a "Non attiva", con annotazione della data di cessazione. La voce storicizzata resta consultabile a fini di trail of titlee di verifica ex post, ferma restando la possibilità di richiedere la rimozione integrale ai sensi dell'Art. 7.3.
7.3 Diritto alla cancellazione
L'interessato ha diritto di chiedere la cancellazione integrale della propria voce dal Registro ai sensi dell'art. 17 GDPR. La richiesta va inoltrata a info@p49.ai. La cancellazione viene disposta entro 30 giorni, salvo sussistenza di cause legittime di diniego ex art. 17 par. 3 GDPR (adempimento obbligo legale, esercizio del diritto di difesa, interesse pubblico, conservazione fiscale ex art. 2220 c.c., conservazione ai fini di accertamento di contestazioni in corso).
7.4 Rettifica
Il diritto di rettifica ex art. 16 GDPR è esercitato mediante segnalazione a info@p49.ai. Le modifiche degli elementi anagrafici dell'Esercizio (cambio denominazione, trasferimento di sede, variazione di tipologia) sono operate previa verifica documentale.
Art. 8 — Efficacia probatoria e valore attestativo
L'iscrizione nel Registro costituisce, nei rapporti con i terzi che vi accedano, prova documentaledei fatti ivi rappresentati: l'esistenza, alla data di consultazione, di un rapporto contrattuale di licenza tra P49 e l'Esercizio ovvero tra P49 e il Musicista, secondo lo stato corrente pubblicato.
L'iscrizione è dichiarativa e non costitutivadel rapporto sostanziale di licenza: il rapporto nasce dal contratto e non dalla registrazione. La registrazione è opponibile come prova documentale nell'eventuale contenzioso con collecting society, enti di ispezione o terzi, fermo restando il prudente apprezzamento del giudice.
La visualizzazione di uno stato "Attiva" per un Esercizio non costituisce, di per sé, esonero assoluto e incondizionato dagli obblighi SIAE/SCF: tale esonero opera unicamente entro il Perimetro Esclusivo e in presenza di uso esclusivo della musica Music Republic. Per la disciplina sostanziale si rinvia alla Licenza, artt. 4.1–4.2.
Art. 9 — Rapporti con SIAE, SCF e altre collecting society
9.1 Esclusione dall'attività di intermediazione
I Brani Music Republic, essendo opere generate da intelligenza artificiale sotto supervisione e supervisione del Gestore, e non essendo iscritti al repertorio SIAE ai sensi dell'art. 180 LDA, non ricadononell'ambito dell'attività di intermediazione esclusiva attribuita a SIAE, limitatamente alla loro diffusione da parte degli Esercizi Licenziatari in adempimento della Licenza. Analogamente, non essendo i Brani fonogrammi prodotti da produttori fonografici iscritti al repertorio SCF, essi non generano obbligo di pagamento dei compensi connessi di cui agli artt. 73 e 73-bis LDA in favore di SCF.
9.2 Cooperazione ispettiva
In caso di ispezione svolta da incaricati SIAE, SCF o altre collecting society presso l'Esercizio, il Licenziatario potrà esibire: (i) il Certificato di Conformità rilasciato dal Gestore; (ii) la presente scheda di iscrizione nel Registro (stampabile o accessibile via QR-code); (iii) copia della Licenza e dei Termini; (iv) ogni altra evidenza documentale ritenuta utile. Il Gestore collabora con le collecting society nei limiti e nei modi consentiti dalla normativa in materia di protezione dei dati, fornendo conferma dell'esistenza della Licenza a richiesta motivata dell'ente.
9.3 Contestazioni
Eventuali contestazioni formali avviate da collecting society nei confronti del Licenziatario possono essere prontamente comunicate al Gestore al fine di un riscontro documentale. Il Gestore non assume obblighi di indennizzo o manleva processuale salvo diversa pattuizione specifica.
Art. 9-bis — Istanze di riesame su impulso delle società di gestione collettiva
Il presente articolo disciplina la procedura di riesameche le società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi — in particolare SIAE e SCF, nonché ogni altra collecting societyriconosciuta ai sensi del D.Lgs. 35/2017 — possono attivare con riferimento ad una singola iscrizione del Registro. La procedura è finalizzata ad assicurare il contraddittorio tra Gestore, Iscritto ed ente istante, nel rispetto del principio di leale cooperazione.
9-bis.1 Legittimazione attiva e forma dell'istanza
L'istanza di riesame è proposta, a pena di inammissibilità, per iscritto, in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata ovvero all'indirizzo ordinario info@p49.ai, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da procuratore munito di delega documentale, e deve contenere:
- indicazione univoca dell'iscrizione oggetto di riesame (codice
MR-e denominazione dell'esercizio o del musicista); - esposizione sintetica delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'istanza, con puntuale riferimento alle norme violate;
- produzione dei documenti ritenuti utili (verbali di accertamento, corrispondenza con l'Iscritto, registrazioni audio, fotografie dell'esercizio, dichiarazioni di testimoni);
- dichiarazione dell'ente istante circa l'inesistenza di altre sedi contenziose pendenti sul medesimo oggetto, ovvero loro elenco.
9-bis.2 Termine di riscontro
Il Gestore dà riscontro all'istanza entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giornidal ricevimento, prorogabile di ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità istruttoria. Decorso infruttuosamente il termine, l'istante può adire l'autorità giurisdizionale ordinaria.
9-bis.3 Contraddittorio con l'Iscritto
Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Gestore ne dà notizia all'Iscritto interessato, trasmettendogli copia della comunicazione e degli allegati. L'Iscritto ha facoltà di presentare osservazioni, produrre controdeduzioni e documentazione entro 15 giorni dalla notifica. Il Gestore valuta i contributi di entrambe le parti e motiva la propria decisione.
9-bis.4 Esiti della procedura
La decisione del Gestore può assumere uno dei seguenti contenuti:
- Conferma della registrazione: l'iscrizione è mantenuta allo stato corrente; la decisione è motivata e notificata a entrambe le parti;
- Rettifica formale: sono emendate le eventuali inesattezze degli elementi anagrafici senza incidere sullo stato della licenza;
- Disattivazione precauzionale a litem: qualora emergano elementi di prova convergenti a sostegno dell'istanza e tali da far ragionevolmente dubitare della regolarità della posizione dell'Iscritto, lo stato passa provvisoriamente a "Non attiva" sino alla definizione del merito in sede giurisdizionale o conciliativa, con annotazione della misura nel campo note della scheda pubblica;
- Disattivazione definitiva: nei casi di accertata violazione delle condizioni contrattuali idonee a inficiare la Licenza.
9-bis.5 Riservatezza
La documentazione scambiata nel corso della procedura è trattata in regime di riservatezza dalle parti, fatta salva la sua produzione in giudizio e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione delle annotazioni nel campo pubblico della scheda. Il Gestore conserva il fascicolo elettronico della procedura per 5 (cinque) anni dalla chiusura.
9-bis.6 Rapporti con la tutela giurisdizionale
L'attivazione della procedura di riesame è facoltativa e non preclude, né sospende, il diritto dell'ente istante di agire in via giurisdizionale. Parimenti, la proposizione di azione giudiziaria non preclude il ricorso al presente procedimento, che resta utile a fini istruttori e conciliativi.
Art. 10 — Protezione dei dati personali
10.1 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati pubblicati nel Registro è P49 Benefit Corporation Srl, con sede in Passeggiata Arturo Miolati 2, 35131 Padova (PD), contattabile all'indirizzo info@p49.ai.
10.2 Basi giuridiche
Il trattamento si fonda, quanto ai dati degli Esercizi Licenziatari, sull'art. 6 par. 1 lett. b) GDPR (esecuzione del contratto), in quanto la pubblicazione è parte integrante del Servizio e condizione della funzione di verifica pubblica; quanto ai dati dei Musicisti, sull'art. 6 par. 1 lett. b) GDPR (esecuzione della Cessione) nonché sul consenso espresso (art. 6 par. 1 lett. a) GDPR) ove richiesto dalla Cessione Esclusiva.
10.3 Minimizzazione
Il Gestore adotta il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) GDPR: sono pubblicati esclusivamente i dati strettamente necessari alla funzione del Registro, secondo le elencazioni tassative degli Artt. 5.2 e 6.2.
10.4 Conservazione
I dati restano pubblicati nel Registro per l'intera durata del rapporto contrattuale. Per le voci storicizzate (stato "Non attiva"), la conservazione prosegue a fini di verifica ex post, fino a richiesta di cancellazione dell'interessato o fino al decorrere del termine decennale di conservazione fiscale ex art. 2220 c.c., prior quod.
10.5 Diritti dell'interessato
All'interessato spettano i diritti di accesso (art. 15), rettifica (16), cancellazione (17), limitazione (18), portabilità (20) e opposizione (21) GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 Roma; garanteprivacy.it), ovvero all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza.
10.6 Trasferimenti extra-UE
L'infrastruttura di hosting del Registro (Vercel Inc., USA) e dei dati (Supabase Inc., UE-AWS Francoforte) comporta potenziali trasferimenti verso paesi terzi, regolati dalle Clausole Contrattuali Standard adottate con decisione della Commissione 2021/914 e, ove applicabile, dal Data Privacy Framework UE–USA.
Art. 11 — Accesso al Registro e limiti d'uso
11.1 Accesso libero
L'accesso al Registro è libero, gratuito e non richiede registrazione. Il Gestore non profila i visitatori del Registro e non impiega tecnologie di tracciamento pubblicitario.
11.2 Utilizzo consentito
I dati pubblicati possono essere liberamente utilizzati, citati e diffusi ai fini di verifica della titolarità della licenza da parte di: (i) autorità pubbliche ed enti di vigilanza; (ii) collecting society; (iii) clienti e visitatori degli esercizi; (iv) operatori della stampa e dei media; (v) ricercatori, studiosi, consulenti legali.
11.3 Limitazioni
È vietato: (a) lo scrapingautomatizzato massivo del Registro a fini commerciali senza autorizzazione scritta del Gestore; (b) la riproduzione strutturale del Registro o di sue porzioni significative in banche dati concorrenti; (c) l'utilizzo dei dati per finalità di marketing diretto, cold-calling, spamming o profilazione non autorizzata; (d) ogni utilizzo idoneo a nuocere all'immagine o ai legittimi interessi degli Iscritti.
Art. 11-bis — Clausola penale per uso improprio dei dati
Il presente articolo costituisce clausola penaleai sensi e per gli effetti degli artt. 1382, 1383 e 1384 c.c., funzionale alla tutela dell'integrità del Registro, dei diritti degli Iscritti e del legittimo interesse del Gestore alla corretta fruizione della banca dati. La sua accettazione è condizione tacita dell'accesso al Registro e viene acquisita al compimento di qualunque attività eccedente la mera consultazione pubblica.
11-bis.1 Condotte sanzionate
Sono ricomprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, le seguenti violazioni:
- scraping automatizzato, anche parziale, svolto in assenza di autorizzazione scritta del Gestore, mediante crawler, bot, script, estensioni di browser o analoghi strumenti di raccolta massiva di dati strutturati;
- riproduzione, pubblicazione o messa a disposizione del Registro o di sue porzioni significative in banche dati concorrenti, siti terzi,marketplace, motori di ricerca verticali o pubblicazioni;
- utilizzo dei dati per attività di marketing diretto, cold-calling, cold-emailing, SMS commerciali o profilazione a fini pubblicitari;
- rivendita a terzi dei dati, anche in forma aggregata o elaborata (data brokerage);
- utilizzo dei dati a fini diffamatori, denigratori o comunque idoneo a nuocere all'immagine degli Iscritti ovvero del Gestore;
- ogni utilizzo non conforme alle finalità di verifica della titolarità di licenza espressamente consentite all'Art. 11.
11-bis.2 Misura della penale
La penale è dovuta, per ciascun evento accertato, nelle seguenti misure:
- violazione tipica non massiva (condotta singola di cui alle lett. c, d, e dell'Art. 11-bis.1): € 5.000,00 (cinquemila/00);
- scraping e riproduzione massiva (condotte di cui alle lett. a e b dell'Art. 11-bis.1): una componente fissa di € 5.000,00 più una componente variabile pari a € 1,00 per ciascun record estratto, duplicato o reso disponibile a terzi, nel limite massimo cumulativo di € 50.000,00 per ciascun evento unitario;
- recidiva specifica entro 24 mesi dalla precedente violazione accertata: la misura di cui sopra è raddoppiata.
Le parti prendono atto che le somme di cui sopra sono state determinate, all'esito di apposita ponderazione preventiva, in considerazione: (i) del valore economico del Registro come asset informativo; (ii) della natura non puramente patrimoniale degli interessi tutelati (integrità, affidabilità, reputazione della banca dati pubblica); (iii) della funzione dissuasiva della clausola; (iv) dei costi tecnici di accertamento della violazione. L'importo è, pertanto, non manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 1384 c.c.
11-bis.3 Cumulabilità con il risarcimento del danno
La penale è cumulabile con il risarcimento dell'ulteriore danno subito dal Gestore, a norma dell'art. 1382 comma 1 c.c., ove il danno stesso ecceda l'importo della penale e sia dimostrato secondo le ordinarie regole civilistiche. In tal caso, l'importo della penale è computato in detrazione del maggior risarcimento.
11-bis.4 Responsabilità solidale
Rispondono in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il committente, il prestatore tecnico (sviluppatore, data scraper, agenzia) e qualsiasi soggetto che abbia concorso a vario titolo all'esecuzione o alla valorizzazione economica della violazione. Il Gestore può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi per l'intero, salvo il regresso interno.
11-bis.5 Provvedimenti urgenti
Resta ferma la facoltà del Gestore di richiedere, in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., ovvero nelle forme del procedimento cautelare ante causamex art. 669-bis e ss. c.p.c., provvedimenti inibitori dell'utilizzo dei dati, di rimozione dei contenuti e di sequestro dei sistemi informatici impiegati per la violazione. Resta altresì ferma la facoltà di segnalazione all'autorità giudiziaria penale nelle ipotesi di rilevanza ex artt. 615-ter (accesso abusivo a sistema informatico), 635-bis (danneggiamento di informazioni), 640-ter (frode informatica) c.p. e, ove applicabile, degli artt. 171-bis e 171-ter LDA.
11-bis.6 Prescrizione
La pretesa del Gestore al pagamento della penale si prescrive in ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dalla scoperta della violazione ovvero dal momento in cui la stessa avrebbe potuto essere scoperta con l'ordinaria diligenza.
11-bis.7 Rinuncia e transazione
Il Gestore si riserva la facoltà, caso per caso e senza che ciò costituisca precedente vincolante, di rinunciare in tutto o in parte alla penale ovvero di accedere a soluzioni conciliative in presenza di condotta spontaneamente collaborativa dell'autore della violazione (rimozione immediata dei dati, dichiarazione di non reiterazione, rimborso dei costi tecnici di accertamento).
11-bis.8 Pubblicazione degli accertamenti definitivi
Il Gestore può pubblicare, in apposita sezione del Registro, gli estremi degli accertamenti divenuti definitivi per effetto di sentenza passata in giudicato ovvero di transazione perfezionata, con finalità informativa e dissuasiva, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del diritto all'oblio.
Art. 12 — Rettifica delle registrazioni erronee
In presenza di registrazioni manifestamente erronee o di segnalazioni di terzi corroborate da elementi di prova, il Gestore provvede alla rettifica d'ufficio entro 30 giorni dalla conoscenza, previa notifica all'Iscritto. Qualora la rettifica comporti la disattivazione dello stato "Attiva", l'Iscritto ha diritto di presentare osservazioni entro 15 giorni e, in caso di conferma della misura, di adire l'autorità giudiziaria competente.
Art. 13 — Responsabilità
Il Gestore risponde della correttezza delle informazioni pubblicate secondo diligenza professionale, nei limiti di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Non risponde di errori dipendenti da dichiarazioni non veritiere o non aggiornate dell'Iscritto, né dell'eventuale malfunzionamento temporaneo dei servizi di terzi (hosting, DNS, processore pagamenti) che determini indisponibilità del Registro o ritardo nell'aggiornamento.
Il Gestore non risponde dell'uso, da parte di terzi, delle informazioni pubblicate in violazione dei limiti di cui all'Art. 11.3, salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno e di richiedere provvedimenti inibitori.
Art. 14 — Clausole finali
14.1 Lingua ufficiale
Lingua ufficiale del Registro è l'italiano. Le eventuali versioni in lingue diverse sono fornite a fini meramente informativi e non hanno valore legale.
14.2 Modifiche alle Norme
Le presenti Norme possono essere modificate dal Gestore in qualsiasi momento, con efficacia prospettiva. Le modifiche entrano in vigore alla pubblicazione, con comunicazione ai soggetti Iscritti in caso di modifiche sostanziali, e con preavviso di almeno 30 giorni ove richiesto dalla normativa applicabile.
14.3 Legge applicabile e foro competente
Le presenti Norme sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia, al di fuori delle materie riservate a giurisdizione esclusiva, è competente in via esclusiva il Foro di Padova, fatto salvo il foro inderogabile del consumatore di cui all'art. 66-bis Codice del Consumo qualora l'interessato agisca in tale qualità.
14.4 Risoluzione alternativa delle controversie (ADR/ODR)
L'interessato consumatore può accedere alla piattaforma europea di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ODR) ec.europa.eu/consumers/odr, senza pregiudizio della via giurisdizionale ordinaria.
14.5 Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Norme si rinvia ai Termini, alla Licenza, all'Informativa Privacy, alla Cookie Policy e, in via residuale, alla normativa vigente richiamata all'Art. 2.
Art. 15 — Contatti istituzionali
P49 Benefit Corporation Srl
Passeggiata Arturo Miolati, 2 — 35131 Padova (PD), Italia
C.F./P.IVA 05756700281
Rappresentante legale: Fabrizio Botta
Email ordinario: info@p49.ai
Foro competente: Padova
Glossario essenziale
- ab origine
- fin dall'origine.
- ex art. 180 LDA
- in forza dell'art. 180 della Legge sul diritto d'autore.
- inter partes
- tra le parti del rapporto.
- ratione temporis
- in ragione del tempo di vigenza.
- pro tempore
- fintanto che dura lo stato di fatto.
- ex multis
- tra le molte pronunce.
- eo ipso
- per ciò stesso, automaticamente.
- nondimeno
- ciò non di meno, tuttavia.
- prior quod
- il primo dei due termini che si verifica.
- a litem
- per l'intera durata della controversia pendente.
- ante causam
- prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
Documento a firma del Gestore. Versione 1.0 del 19 aprile 2026. Testo redatto in italiano e custodito in formato elettronico presso i sistemi informativi di P49. In caso di difformità fra la versione pubblicata e la versione archiviata, prevale quella archiviata. ← Torna al Registro
