Norme per gli Artisti iscritti

Disciplina giuridica dell'iscrizione al catalogo Music Republic da parte degli artisti e dei gruppi musicali, della cessione esclusiva dei diritti patrimoniali a P49 Società Benefit S.r.l. e della corresponsione delle royalty.

Versione 1.0 · 19 aprile 2026 · Redatta ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito, LDA), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, GDPR), della Direttiva (UE) 2019/790 (di seguito, CDSM) e della normativa fiscale italiana vigente.

Preambolo

Le presenti Norme (le "Norme Artisti") disciplinano il rapporto giuridico tra P49 Società Benefit S.r.l., con sede in Padova, Passeggiata Arturo Miolati 2, C.F./P.IVA 05756700281 (il "Gestore" o "P49"), quale titolare e gestore del Registro Pubblico Music Republic, e il musicista — persona fisica o gruppo musicale rappresentato da persona fisica — che sottoscriva l'iscrizione alla Sezione II del Registro (l'"Artista").

Le Norme Artisti si coordinano con e integrano le Norme del Registro, i Termini e Condizioni del Servizio Music Republic, la Licenza Brani e l'Informativa Privacy, disponibili su musicrepublic.ai/legal. Ove le presenti Norme entrino in conflitto con altri documenti contrattuali limitatamente al rapporto fra P49 e l'Artista, esse prevalgono.

Art. 1 — Definizioni

  1. Registro: la banca dati pubblicamente consultabile all'indirizzo registropubblico.musicrepublic.ai gestita da P49.
  2. Catalogo Music Republic: l'insieme dei brani musicali distribuiti attraverso la piattaforma Music Republic agli Esercizi licenziatari.
  3. Brani: i contenuti audio generati da intelligenza artificiale, conferiti dall'Artista al Catalogo.
  4. Cessione Esclusiva: il negozio giuridico di cui agli artt. 107, 109 e 110 LDA con il quale l'Artista trasferisce al Gestore, in via esclusiva e per l'intera durata dei diritti, i diritti patrimoniali di sfruttamento economico sui Brani.
  5. Pool Royalty: l'ammontare complessivo destinato annualmente al pagamento degli Artisti iscritti, determinato come indicato all'art. 8.
  6. Anno di Riferimento: l'anno solare 1° gennaio – 31 dicembre sulla base del quale si calcolano le royalty corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  7. Streaming o Riproduzione: ogni singolo evento di fruizione di un Brano da parte di un Esercizio licenziatario registrato dai sistemi di misurazione della piattaforma Music Republic.
  8. Esercizio licenziatario: il cliente commerciale titolare di abbonamento attivo al Servizio Music Republic, iscritto alla Sezione I del Registro.
  9. Moderazione: l'attività di controllo e revisione dei contenuti caricati esercitata da P49 a posteriori della pubblicazione, funzionale al rispetto delle presenti Norme.

Art. 2 — Fonti normative

Le presenti Norme sono redatte e si interpretano in conformità a:

2.1 Diritto interno

  • Legge 22 aprile 1941 n. 633 (LDA), artt. 1, 2, 12-19, 20-24, 72-78-bis, 103, 107-114;
  • Codice civile, artt. 1341-1342, 1362-1371, 1382-1384, 1490-1495, 2574-2583;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Decreto IVA);
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 25 (ritenuta d'acconto su lavoro autonomo occasionale);
  • D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (commercio elettronico);
  • D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
  • D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35 (organismi di gestione collettiva);
  • D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 (attuazione CDSM);
  • Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376-384 (disciplina Società Benefit).

2.2 Diritto dell'Unione Europea

  • Direttiva (UE) 2019/790 (CDSM), con specifico riferimento agli artt. 18-22 (equa remunerazione e trasparenza degli autori);
  • Direttiva 2001/29/CE (InfoSoc);
  • Direttiva 2006/115/CE (diritti di noleggio e prestito);
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), per quanto applicabile.

Art. 3 — Oggetto del rapporto e qualificazione giuridica

Il rapporto fra l'Artista e P49 è qualificato come contratto di licenza e distribuzione di opere musicali, accompagnato da cessione esclusiva dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 107 LDA. Non costituisce rapporto di lavoro subordinato, associazione in partecipazione, né società di fatto. L'Artista agisce in autonomia, senza vincoli di subordinazione, e mantiene la titolarità morale delle opere.

L'iscrizione al Registro, accompagnata dall'accettazione delle presenti Norme e dal perfezionamento del pagamento dell'abbonamento annuale, costituisce contratto definitivo fra le parti, senza necessità di ulteriori formalità.

Art. 4 — Cessione esclusiva dei diritti patrimoniali

4.1 Ambito della cessione

All'atto dell'iscrizione e per ciascun Brano successivamente caricato, l'Artista cede in via esclusiva a P49, senza limiti territoriali e per l'intera durata legale dei diritti d'autore, tutti i diritti patrimoniali di cui agli artt. 12-19 LDA, inclusi a titolo esemplificativo:

  • riproduzione (art. 13);
  • distribuzione e messa a disposizione del pubblico (artt. 17 e 16);
  • comunicazione al pubblico, compresa la diffusione via streaming (art. 16);
  • noleggio e prestito (art. 18-bis);
  • elaborazione, traduzione, modificazione (art. 18);
  • ogni altra forma di utilizzazione economica attuale o futura.

4.2 Diritti morali

Restano nella titolarità personale ed inalienabile dell'Artista i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20-24 LDA, segnatamente il diritto alla paternità dell'opera ed il diritto all'integrità. P49 si obbliga a menzionare il nome d'arte dell'Artista nella scheda pubblica del Registro relativa a ciascun Brano.

4.3 Diritti connessi

Sono altresì trasferiti i diritti connessi di cui agli artt. 72-78 LDA (diritti del produttore di fonogrammi), ove ricorrano nell'Artista qua produttore di sé stesso.

4.4 Carattere esclusivo

La cessione è esclusiva: l'Artista si obbliga a non iscrivere i medesimi Brani al repertorio SIAE, SCF o di altre collecting society, né a distribuirli su piattaforme DSP terze (Spotify, Apple Music, YouTube Music, SoundCloud, ecc.) per tutto il periodo di vigenza del rapporto. L'esclusiva cessa con la disdetta o risoluzione del rapporto; da tale momento l'Artista riacquista la facoltà di distribuire liberamente i Brani già conferiti, fermo restando il diritto di P49 di continuare a sfruttare i Brani nel Catalogo per l'eventuale periodo di preavviso.

Art. 5 — Requisiti dei Brani

5.1 Contenuti ammessi

Sono ammessi esclusivamente Brani generati integralmente da intelligenza artificiale sotto supervisione creativa dell'Artista (ideazione del prompt, selezione del genere, definizione del mood, editing post-produttivo). L'Artista dichiara di aver esercitato un apporto creativo umano sufficiente ai sensi dell'art. 1 LDA e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Infopaq, Painer, Cofemel).

5.2 Specifiche tecniche

I Brani devono rispettare le seguenti specifiche:

  • formato: MP3 o WAV;
  • durata minima: 2 minuti e 30 secondi;
  • dimensione massima: 60 MB per file;
  • upload simultanei: uno per volta;
  • cover grafica: obbligatoria, JPG, quadrata, da 512×512 a 1024×1024 pixel.

5.3 Dichiarazioni di originalità

Per ciascun Brano l'Artista dichiara e garantisce, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. e dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, che:

  • il Brano è opera originale e non costituisce plagio, contraffazione, riproduzione né elaborazione riconoscibile di opere preesistenti tutelate;
  • il Brano non contiene sample o porzioni riconoscibili di fonogrammi di terzi in assenza di idonea licenza;
  • il Brano non è iscritto né al repertorio SIAE, né al repertorio SCF, né ad altre collecting society, né è stato distribuito su piattaforme DSP terze con diritti incompatibili con la Cessione Esclusiva.

L'Artista manleva integralmente P49 da qualunque pretesa di terzi fondata sulla falsità delle predette dichiarazioni, ivi compresi costi legali, transazioni e risarcimenti.

Art. 6 — Moderazione dei contenuti espliciti / VM18

Al momento del caricamento di ciascun Brano l'Artista è tenuto a dichiarare espressamente, mediante apposita spunta nel form di upload, la presenza di contenuti espliciti o non adatti a minori (linguaggio forte, riferimenti sessuali, violenza, temi sensibili).

P49 esercita attività di moderazione a posteriori: il Brano è immediatamente pubblicato nel Catalogo ma può essere oggetto di revisione successiva. L'eventuale scoperta, in qualsiasi momento, di contenuti espliciti non dichiarati comporta:

  • la rimozione immediata del Brano dal Catalogo e dal Registro pubblico;
  • la sospensione cautelare dell'account dell'Artista, con eventuale conversione in cancellazione definitiva qualora l'infrazione sia grave o reiterata;
  • il non rimborso delle royalty maturate sul Brano rimosso per l'Anno di Riferimento e la trattenuta delle medesime a titolo di penale ex art. 1382 c.c.;
  • in caso di cancellazione dell'account per infrazione: nessun rimborso del canone annuale già versato.

Art. 7 — Abbonamento annuale

L'iscrizione al Registro ha un costo di €50,00/anno, IVA esclusa. L'IVA italiana del 22% viene aggiunta automaticamente al checkout mediante Stripe Tax. L'addebito è annuale e l'abbonamento si rinnova automaticamente alla scadenza salvo disdetta comunicata dall'Artista almeno 24 ore prima della scadenza, tramite l'area personale o tramite email a musicrepublic@p49.ai.

Il canone copre: l'iscrizione al Registro, la pubblicazione del profilo dell'Artista e del catalogo, l'accesso agli strumenti di upload, la partecipazione al Pool Royalty. Il canone non è rimborsabile pro-quota in caso di disdetta anticipata, sospensione per violazione o cancellazione dell'account.

Art. 8 — Calcolo e distribuzione delle royalty

8.1 Composizione del Pool Royalty

P49 destina al pagamento annuale degli Artisti iscritti un importo pari al:

50% del revenue netto annuo di Music Republic, definito come il fatturato lordo derivante dagli abbonamenti dei locali licenziatari alla piattaforma Music Republic nell'Anno di Riferimento, al netto dei seguenti costi direttamente imputabili:

  • costi dei servizi di generazione AI (Suno, EvoLink, eventuali fallback);
  • costi di infrastruttura tecnica (hosting, CDN, database, object storage);
  • costi del processore di pagamento (Stripe fees e adempimenti IVA comunitari);
  • costi di email transazionale e comunicazione agli Artisti;
  • oneri bancari e finanziari di gestione del Pool.

8.2 Formula di ripartizione

La quota spettante al singolo Artista è calcolata come segue:

Quota Artista = (Streams Artista ÷ Streams Totali Registro) × Pool Royalty

dove Streams Artista è la somma delle riproduzioni dei Brani dell'Artista nell'Anno di Riferimento, e Streams Totali Registro è la somma delle riproduzioni di tutti i Brani del Catalogo nel medesimo periodo.

8.3 Soglia minima di pagamento

Qualora la Quota Artista risulti inferiore a €25,00, l'importo è accantonato e sommato alla Quota Artista dell'Anno di Riferimento successivo, fino al raggiungimento della soglia. Alla cessazione del rapporto, importi residui inferiori alla soglia maturano il diritto al pagamento in unica soluzione finale.

8.4 Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento delle Quote Artista avviene entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'Anno di Riferimento, mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato dall'Artista nel proprio profilo. Il pagamento è subordinato alla preventiva emissione, da parte dell'Artista, del documento fiscale idoneo secondo il regime applicabile (cfr. art. 9).

8.5 Rendiconto

Ciascun pagamento è accompagnato da un report trasparentedisponibile nel pannello personale dell'Artista, che riporta: revenue netto MR dell'Anno di Riferimento, dettaglio dei costi dedotti, Streams Artista suddivisi per Brano, Streams Totali del Registro, percentuale spettante, importo lordo, eventuali ritenute fiscali, importo netto bonificato.

Art. 9 — Trattamento fiscale

9.1 Artisti titolari di Partita IVA

L'Artista con P.IVA attiva ha l'obbligo di emettere fattura elettronica a P49 per l'intero importo della Quota Artista dovuta, nel rispetto delle regole di fatturazione elettronica italiana (Sistema di Interscambio – SDI). P49 procede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fermo restando il termine massimo del 31 gennaio di cui all'art. 8.4.

9.2 Artisti senza Partita IVA

L'Artista privo di P.IVA può percepire la Quota a titolo di prestazione occasionale di lavoro autonomo (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), entro il limite annuale di €5.000,00 lordi. P49 opera ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/1973 e rilascia a gennaio di ciascun anno la Certificazione Unica relativa ai pagamenti erogati l'anno precedente. Superato il limite di €5.000,00, l'Artista è tenuto ad aprire P.IVA per poter continuare a percepire royalty.

9.3 Artisti non residenti

Per l'Artista fiscalmente residente all'estero si applicano le convenzioni contro la doppia imposizione vigenti fra lo Stato di residenza e l'Italia. L'Artista è tenuto a fornire a P49 il certificato di residenza fiscale ed i documenti richiesti per l'applicazione della convenzione; in difetto, P49 applica la ritenuta italiana ordinaria sui redditi di lavoro autonomo.

Art. 10 — Pubblicazione nel Registro

L'iscrizione è automaticamente e contestualmente pubblicata nella Sezione II del Registro Pubblico MR all'attivazione dell'abbonamento. Sono esposti i seguenti dati, in applicazione della base giuridica dell'esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR):

  • nome d'arte ed eventuale nickname;
  • nome e cognome del titolare dei diritti (persona fisica);
  • tipologia (solista o gruppo);
  • numero di Brani licenziati;
  • catalogo completo dei Brani: titolo, genere, durata, lingua, data di pubblicazione;
  • data di iscrizione al Registro;
  • codice identificativo univoco nel Registro (prefisso MR-ART-).

Non sono pubblicati: email, IBAN, Partita IVA, codice fiscale, indirizzo di residenza, documenti fiscali, cronologia pagamenti, report di dettaglio.

Art. 11 — Obblighi dell'Artista

L'Artista si obbliga a:

  • conferire al Catalogo esclusivamente Brani conformi ai requisiti dell'art. 5;
  • rispettare la clausola di esclusività di cui all'art. 4.4;
  • effettuare corretta dichiarazione dei contenuti espliciti ai sensi dell'art. 6;
  • mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, fiscali e bancari nel pannello personale;
  • comunicare tempestivamente a P49 l'apertura o la chiusura della P.IVA, i cambi di residenza fiscale e qualsiasi variazione rilevante ai fini del pagamento;
  • collaborare con P49 in caso di contestazioni di terzi fondate sulla titolarità dei Brani, fornendo ogni documentazione utile;
  • non svolgere attività fraudolente volte ad alterare artificiosamente il conteggio degli streams (es. uso di bot, click farm, reti di account fittizi).

Art. 12 — Sospensione, risoluzione, ban

12.1 Sospensione cautelare

In presenza di fondato sospetto di violazione delle presenti Norme, P49 può sospendere in via cautelare l'account dell'Artista, nasconderne i Brani dal Registro pubblico e bloccare in via preventiva l'accantonamento della Quota relativa all'Anno di Riferimento, nelle more dell'istruttoria interna. La sospensione è comunicata all'Artista via email entro 5 giorni.

12.2 Ban

Il Gestore procede alla cancellazione definitiva dell'account ("ban") nei seguenti casi:

  • ripetuta mancata dichiarazione di contenuti espliciti (art. 6);
  • falsità delle dichiarazioni di originalità e non-plagio di cui all'art. 5.3;
  • violazione grave della clausola di esclusività (art. 4.4);
  • uso di sistemi fraudolenti di incremento streams (art. 11);
  • mancato pagamento dell'abbonamento decorsi i termini di grazia ordinari.

Il ban comporta la cessazione immediata del rapporto, la rimozione del profilo e dei Brani dal pubblico, il non rimborso del canone annuale, l'impossibilità di nuova iscrizione per un periodo di almeno 24 mesi.

12.3 Risoluzione volontaria

L'Artista può risolvere il rapporto in qualsiasi momento tramite disdetta dell'abbonamento. I Brani caricati restano disponibili fino al termine del periodo pagato; alla cessazione definitiva vengono nascosti dal Registro pubblico. Le royalty maturate nell'Anno di Riferimento corrente sono comunque corrisposte al 31 gennaio successivo secondo le modalità ordinarie.

Art. 13 — Diritti dell'Artista

All'Artista sono riconosciuti i seguenti diritti:

  • Diritto di informazione e trasparenza (art. 18 CDSM; art. 110-quater LDA): ricevere con cadenza annuale il report dettagliato sullo sfruttamento dei propri Brani e sul calcolo delle royalty;
  • Diritto di equa remunerazione ai sensi dell'art. 18 CDSM, attuato mediante la formula di ripartizione di cui all'art. 8;
  • Diritto di rettifica dei dati pubblicati nel Registro, nel rispetto del carattere immutabile del nome d'arte dopo la prima pubblicazione;
  • Diritto di reclamo presso il Gestore per errori di calcolo o conteggio streams, da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione del report annuale;
  • Diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione (nei limiti degli obblighi di conservazione fiscale), limitazione, opposizione, portabilità, reclamo al Garante.

Art. 14 — Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'Artista (dati anagrafici, contatti, IBAN, P.IVA/CF, documentazione fiscale) è disciplinato dall'Informativa Privacy di Music Republic, redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. Titolare del trattamento è P49 Società Benefit S.r.l.. L'IBAN e gli estremi fiscali sono conservati nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del contratto e agli adempimenti fiscali decennali di cui all'art. 2220 c.c.

Art. 15 — Modifiche alle Norme

P49 si riserva il diritto di modificare le presenti Norme con preavviso di almeno 30 giorni comunicato via email all'Artista. In caso di modifiche sostanziali (modifica della percentuale del Pool Royalty, dei tempi di pagamento, della soglia minima, dei requisiti di upload, del regime fiscale), l'Artista ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità entro il medesimo termine. Il mancato recesso costituisce tacita accettazione delle modifiche.

Art. 16 — Clausola penale

La violazione delle dichiarazioni di originalità (art. 5.3), la mancata dichiarazione di contenuti espliciti (art. 6), la violazione della clausola di esclusività (art. 4.4) e l'uso di sistemi fraudolenti (art. 11) costituiscono inadempimenti di gravità tale da legittimare, ai sensi degli artt. 1382-1384 c.c., l'applicazione di una clausola penale forfettaria pari a €1.000,00 per ciascun evento accertato, fatto salvo il maggior danno. La penale è compensabile con i crediti da royalty dell'Artista nei limiti dell'art. 1246 c.c.

Art. 17 — Legge applicabile e foro competente

Le presenti Norme sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante da o connessa alle Norme Artisti è competente in via esclusiva il Foro di Padova, salvo foro inderogabile del consumatore qualora l'Artista agisca in tale qualità.

Art. 18 — Clausole vessatorie (Art. 1341 c.c.)

L'Artista, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver letto, compreso e specificamente approvato le seguenti clausole: 4 (cessione esclusiva e carattere esclusivo), 6 (moderazione contenuti espliciti con conseguenze), 7 (canone non rimborsabile), 8.3 (soglia minima di pagamento), 11 (obblighi dell'Artista), 12 (sospensione, ban, risoluzione), 15 (modifiche unilaterali), 16 (clausola penale), 17 (foro esclusivo).

Contatti

P49 Società Benefit S.r.l.
Passeggiata Arturo Miolati 2 — 35131 Padova (PD), Italia
C.F./P.IVA 05756700281
Rappresentante legale: Andrea Camporese
Email ordinario: musicrepublic@p49.ai
Foro competente: Padova

Documento a firma del Gestore. Versione 1.0 del 19 aprile 2026. Testo redatto in italiano e custodito in formato elettronico presso i sistemi informativi di P49. In caso di difformità fra la versione pubblicata e la versione archiviata, prevale quella archiviata. ← Torna alla Sezione II